© dal 2007 - Comitato per la tutela dell'opera di ErnestoTreccani
CRITERI
CRITERI
GENERALI
DI
VALUTAZIONE
PRATICATI
DAL
COMITATO
PER
L’INSERIMENTO
NEL
COSTITUENDO
ARCHIVIO/CATALOGO
GENERALE
DELLE OPERE DI ERNESTO TRECCANI
Viene
considerato
sia
l’aspetto
documentale
riferito
all’opera,
fornito
dai
proprietari
o
nella
disponibilità
del
Comitato,
(pubblicazione
su
libri
e
opuscoli
recanti
il
visto
si
stampi
dell’Autore,
inserimento
nel
catalogo
di
mostre
alle
quali
abbia
presenziato
l’Autore,
dichiarazione
di
autenticità
manoscritta
dall’Autore
e
simili)
sia
il
giudizio
critico
sulla
qualità
estetica
e
la
modalità
tecnica
di
realizzazione
dell’opera
medesima.
Le
dichiarazioni
di
autenticità
costituiscono
criterio
determinante
qualora
integralmente
manoscritte
dall’Autore
e
complete
di
firma
ben
riconoscibile
a
giudizio
del
Comitato,
ma
non
quando
rilasciate
con
mezzi
meccanici
(timbri
o
simili)
e
riportanti
grafismi
di
ardua
interpretazione.
La
valutazione
degli
elementi
documentali
e
il
giudizio
critico
vengono
formulati,
come
da
statuto,
in
maniera
collegiale
durante
le
periodiche
riunioni
del
Comitato
e
successivamente
riportati
sulla
Scheda
rilasciata
ai
proprietari,
firmata
da
uno
o
più
membri
del
Comitato
in
rappresentanza
di
tutti.
Copia
della
Scheda
viene
archiviata a cura del Comitato.
Tali
valutazioni
e
giudizi
discendono
per
norma
dall’esame
della
documentazione
fotografica
inviata
dal
proprietario
dell’opera,
tuttavia
in
molti
casi
il
Comitato
non
ritiene
di
poter
formulare
un
parere
senza
esaminare
direttamente
l’opera
e
pertanto
ne
richiede
il
deposito
temporaneo
presso
la
propria
sede:
non
vi
è
naturalmente
alcun
obbligo
di
adempiere
a
tale
richiesta,
fermo
restando
che
in
mancanza
non
potrà
essere
compilata
la
relativa
Scheda.
L’inserimento
di
un’opera
nel
citato
Archivio/Catalogo
generale,
che
non
ha
la
pretesa
di
essere
esaustivo
rispetto
alla
totalità
della
produzione
artistica
di
Treccani,
attesta
la
concorde
opinione
dei
suoi
membri
che
l’opera
stessa
sia
di
mano
dell’Autore;
il
mancato
inserimento
ne
attesta
invece
solo
un
giudizio
di
carenza
rispetto
all’uno,
all’altro
o
ad
entrambi
i
criteri
di
cui
sopra,
non
essendo
in
ogni
caso
tra
i
compiti
né
tra
i
poteri
del
Comitato
il
rilascio
di
formale
dichiarazione
di
autenticità
ovvero
di
falsità
rispetto
alle
opere sottoposte al suo giudizio.
Pertanto
il
Comitato
rilascia
una
Scheda
con
la
dicitura:
"L'opera
qui
riprodotta
è
inserita
nell'Archivio/catalogo
delle
opere
di
Ernesto
Treccani",
o,
diversamente,
"Non
sussistono
elementi
sufficienti
per
inserire
l'opera
qui
riprodotta
tra
quelle
ritenute
autentiche
di
Ernesto Treccani".
Si
precisa
che
quest'ultima
comunicazione
non
comporta
a
fini
legali
un
giudizio
di
non
autenticità
dell'opera
stessa,
attestando
invece
in
modo
più
generale
soltanto
la
mancanza
o
l'insufficienza
di
uno
o
più elementi fissati dal Comitato per accogliere l'inserimento.
A
questo
proposito
si
ricorda
che
secondo
le
consuetudini
del
settore,
una
formale
dichiarazione
di
autenticità
di
un’opera
d’arte
moderna
o
contemporanea
può
essere
ottenuta
solo
ricorrendo
a
figure
professionali,
vale
a
dire
critici
o
esperti
d'arte
notoriamente
conoscitori
dell’autore,
che,
in
caso
di
valutazione,
se
ne
assumono
la
responsabilità
culturale
e
legale
rilasciando
per
iscritto
una
Expertise
di autentica.
N.B.
Le
richieste
di
inserimento
tramite
la
procedura
indicata
in
questo sito implicano l'accettazione di questi Criteri Generali.