© dal 2007 - Comitato per la tutela dell'opera di ErnestoTreccani

CRITERI

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE PRATICATI DAL COMITATO PER L’INSERIMENTO NEL COSTITUENDO ARCHIVIO/CATALOGO GENERALE DELLE OPERE DI ERNESTO TRECCANI Viene considerato sia l’aspetto documentale riferito all’opera, fornito dai proprietari o nella disponibilità del Comitato, (pubblicazione su libri e opuscoli recanti il visto si stampi dell’Autore, inserimento nel catalogo di mostre alle quali abbia presenziato l’Autore, dichiarazione di autenticità manoscritta dall’Autore e simili) sia il giudizio critico sulla qualità estetica e la modalità tecnica di realizzazione dell’opera medesima. Le dichiarazioni di autenticità costituiscono criterio determinante qualora integralmente manoscritte dall’Autore e complete di firma ben riconoscibile a giudizio del Comitato, ma non quando rilasciate con mezzi meccanici (timbri o simili) e riportanti grafismi di ardua interpretazione. La valutazione degli elementi documentali e il giudizio critico vengono formulati, come da statuto, in maniera collegiale durante le periodiche riunioni del Comitato e successivamente riportati sulla Scheda rilasciata ai proprietari, firmata da uno o più membri del Comitato in rappresentanza di tutti. Copia della Scheda viene archiviata a cura del Comitato. Tali valutazioni e giudizi discendono per norma dall’esame della documentazione fotografica inviata dal proprietario dell’opera, tuttavia in molti casi il Comitato non ritiene di poter formulare un parere senza esaminare direttamente l’opera e pertanto ne richiede il deposito temporaneo presso la propria sede: non vi è naturalmente alcun obbligo di adempiere a tale richiesta, fermo restando che in mancanza non potrà essere compilata la relativa Scheda. L’inserimento di un’opera nel citato Archivio/Catalogo generale, che non ha la pretesa di essere esaustivo rispetto alla totalità della produzione artistica di Treccani, attesta la concorde opinione dei suoi membri che l’opera stessa sia di mano dell’Autore; il mancato inserimento ne attesta invece solo un giudizio di carenza rispetto all’uno, all’altro o ad entrambi i criteri di cui sopra, non essendo in ogni caso tra i compiti tra i poteri del Comitato il rilascio di formale dichiarazione di autenticità ovvero di falsità rispetto alle opere sottoposte al suo giudizio. Pertanto il Comitato rilascia una Scheda con la dicitura: "L'opera qui riprodotta è inserita nell'Archivio/catalogo delle opere di Ernesto Treccani", o, diversamente, "Non sussistono elementi sufficienti per inserire l'opera qui riprodotta tra quelle ritenute autentiche di Ernesto Treccani". Si precisa che quest'ultima comunicazione non comporta a fini legali un giudizio di non autenticità dell'opera stessa, attestando invece in modo più generale soltanto la mancanza o l'insufficienza di uno o più elementi fissati dal Comitato per accogliere l'inserimento. A questo proposito si ricorda che secondo le consuetudini del settore, una formale dichiarazione di autenticità di un’opera d’arte moderna o contemporanea può essere ottenuta solo ricorrendo a figure professionali, vale a dire critici o esperti d'arte notoriamente conoscitori dell’autore, che, in caso di valutazione, se ne assumono la responsabilità culturale e legale rilasciando per iscritto una Expertise di autentica. N.B. Le richieste di inserimento tramite la procedura indicata in questo sito implicano l'accettazione di questi Criteri Generali.
Ernesto Treccani, "Nella città", 1960
© dal 2007 - Comitato per la tutela dell'opera di ErnestoTreccani

CRITERI

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE PRATICATI PER DAL COMITATO L’INSERIMENTO NEL COSTITUENDO ARCHIVIO/CATALOGO GENERALE DELLE OPERE DI ERNESTO TRECCANI Viene considerato sia l’aspetto documentale riferito all’opera, fornito dai proprietari o nella disponibilità del Comitato, (pubblicazione su libri e opuscoli recanti il visto si stampi dell’Autore, inserimento nel catalogo di mostre alle quali abbia presenziato l’Autore, dichiarazione di autenticità manoscritta dall’Autore e simili) sia il giudizio critico sulla qualità estetica e la modalità tecnica di realizzazione dell’opera medesima. Le dichiarazioni di autenticità costituiscono criterio determinante qualora integralmente manoscritte dall’Autore e complete di firma ben riconoscibile a giudizio del Comitato, ma non quando rilasciate con mezzi meccanici (timbri o simili) e riportanti grafismi di ardua interpretazione. La valutazione degli elementi documentali e il giudizio critico vengono formulati, come da statuto, in maniera collegiale durante le periodiche riunioni del Comitato e successivamente riportati sulla Scheda rilasciata ai proprietari, firmata da uno o più membri del Comitato in rappresentanza di tutti. Copia della Scheda viene archiviata a cura del Comitato. Tali valutazioni e giudizi discendono per norma dall’esame della documentazione fotografica inviata dal proprietario dell’opera, tuttavia in molti casi il Comitato non ritiene di poter formulare un parere senza esaminare direttamente l’opera e pertanto ne richiede il deposito temporaneo presso la propria sede: non vi è naturalmente alcun obbligo di adempiere a tale richiesta, fermo restando che in mancanza non potrà essere compilata la relativa Scheda. L’inserimento di un’opera nel citato Archivio/Catalogo generale, che non ha la pretesa di essere esaustivo rispetto alla totalità della produzione artistica di Treccani, attesta la concorde opinione dei suoi membri che l’opera stessa sia di mano dell’Autore; il mancato inserimento ne attesta invece solo un giudizio di carenza rispetto all’uno, all’altro o ad entrambi i criteri di cui sopra, non essendo in ogni caso tra i compiti tra i poteri del Comitato il rilascio di formale dichiarazione di autenticità ovvero di falsità rispetto alle opere sottoposte al suo giudizio. Pertanto il Comitato rilascia una Scheda con la dicitura: "L'opera qui riprodotta è inserita nell'Archivio/catalogo delle opere di Ernesto Treccani", o, diversamente, "Non sussistono elementi sufficienti per inserire l'opera qui riprodotta tra quelle ritenute autentiche di Ernesto Treccani". Si precisa che quest'ultima comunicazione non comporta a fini legali un giudizio di non autenticità dell'opera stessa, attestando invece in modo più generale soltanto la mancanza o l'insufficienza di uno o più elementi fissati dal Comitato per accogliere l'inserimento. A questo proposito si ricorda che secondo le consuetudini del settore, una formale dichiarazione di autenticità di un’opera d’arte moderna o contemporanea può essere ottenuta solo ricorrendo a figure professionali, vale a dire critici o esperti d'arte notoriamente conoscitori dell’autore, che, in caso di valutazione, se ne assumono la responsabilità culturale e legale rilasciando per iscritto una Expertise di autentica. N.B. Le richieste di inserimento tramite la procedura indicata in questo sito implicano l'accettazione di questi Criteri Generali.
Ernesto Treccani, "Nella città", 1960